Accessibilità: una breve definizione

Conosci la Legge n. 4 del 2004? E' una norma che obbliga tutte le Pubbliche amministrazioni a fare siti internet che siano "accessibili". L'invito comunque è esteso a tutti, e dovrebbe essere accolto soprattutto da coloro che offrono servizi online di pubblica utilità.

La Legge 4/2004 definisce accessibilità "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

Accessibile significa quindi che deve poter navigare bene anche chi naviga su internet utilizzando tecnologie assistive; e ce ne sono molte di persone che usano benissimo il computer, un computer qualsiasi, con diversi tipi di ausili o programmi che sostituiscono il mouse, la tastiera e talvolta anche lo schermo.

Ecco, un sito è accessibile se anche chi utilizza queste tecnologie assistive riesce a leggere e a fruire di tutti i servizi che offre.

Accessibilità tecnica e soggettiva

Il percorso di verifica dei requisiti di accessibilità dei siti web è stabilito con decreto ministeriale. Sono previsti due livelli di verifica:

Come richiedere il servizio di valutazione

La cooperativa nell'ambito delle sue attività, svolge su richiesta i test di verifica dell'accessibilità dei siti web, avendo a disposizione tutte le competenze e le figure necessarie e la possibilità di comporre e gestire il panel richiesto per la verifica soggettiva. I costi variano a seconda della complessità del sito web e del tipo di servizio richiesto.

Per preventivi gratuiti e per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta dei nostri servizi potete:

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